Impresa

IMPRESA

Il nuovo codice della crisi individua un ventaglio di strumenti a disposizione dell’impresa per la gestione della crisi, per cui il primo step da affrontare è il corretto inquadramento della situazione, perché solo in questo modo potremo individuare correttamente lo strumento più adatto al caso particolare.

Ciò su cui massimamente insistiamo con il cliente fin dal primo colloquio conoscitivo è di mettere da parte qualsiasi eventuale incertezza e di essere estremamente sincero e chiaro con noi, e di fornirci ogni informazione o documento in suo possesso utili per la gestione del suo caso.

Ben potrebbe darsi, infatti, che una situazione che all’interessato può apparire drammatica non abbia in realtà neppure i numeri per accedere alle procedure di gestione della crisi e possa agevolmente essere risolta per via extragiudiziale, in dialogo diretto con i creditori.

In alternativa, qualora l’imprenditore si trovi in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario idonea a prefigurare uno scenario di crisi, da cui, tuttavia, risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, potremmo valutare l’opportunità di rivolgersi a un esperto nominato dal segretario generale della Camera di commercio territorialmente competente, dando, così, avvio alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, di cui agli articoli da 12 a 25-quinquies c.c.i.

Quando non ci sono i presupposti per accedere alla procedura della composizione negoziata non resta che valutare se attivare una delle procedure concorsuali.

A questo punto è necessario distinguere a seconda che l’imprenditore sia:

  • un imprenditore minore (cioè un imprenditore che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
    • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti o nel minor periodo se l’avvio dell’attività è posteriore
    • ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore a Euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti o nel minor periodo se l’avvio dell’attività è posteriore;
    • debiti, anche non scaduti, non superiori complessivamente a Euro 500.000,00)
  • un imprenditore c.d. sopra soglia, e, perciò, fallibile
    è sopra soglia l’imprenditore che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
    • attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a Euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti o nel minor periodo se l’avvio dell’attività è posteriore;
    • ricavi di ammontare complessivo annuo superiore a Euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti o nel minor periodo se l’avvio dell’attività è posteriore;
    • debiti, anche non scaduti, superiori complessivamente a Euro 500.000,00

Quando le condizioni economico-finanziarie e patrimoniali dell’impresa consentano di prevedere un possibile risanamento dell’esposizione debitoria e il conseguente riequilibrio della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, il Codice della Crisi valorizza il ricorso a due strumenti alternativi, il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione, entrambi finalizzati alla rimessione in bonis dell’impresa.
Nel primo caso l’imprenditore minore ha a disposizione l’istituto del sovraindebitamento, nelle tre distinte procedure della ristrutturazione dei debiti, del concordato minore e della liquidazione controllata.

Nel caso di imprenditore sopra soglia, questi, a seconda della gravità dello stato di insolvenza, potrà ricorrere allo strumento del concordato concordato preventivo o concordato liquidatorio a alla liquidazione giudiziale (che corrisponde al superato istituto del fallimento).

In tutti i casi al termine della procedura il sovraindebitato può ottenere l’esdebitazione.

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