Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, c.d. “legge anti-usura” o anche “legge anti-suicidi”. Questa legge è entrata effettivamente in vigore tre anni dopo, nel 2015, ed ha riscontrato una scarsa applicazione, anche perché poco conosciuta ed altrettanto poco pubblicizzata; finché, con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha anticipato l’entrata in vigore della parte della disciplina della crisi da sovraindebitamento già contenuta nel codice della crisi e dell’insolvenza, la cui data di entrata in vigore era fissata per il 1° settembre 2021.

CHI PUÓ RICORRERE ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO:

• imprenditori non fallibili
• imprenditori agricoli
• professionisti
• consumatori
• enti-fondazioni
• start-up

Le principali novità introdotte nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza:

  • gli appartenenti a un medesimo nucleo familiare possono avviare un’unica procedura per sovraindebitamento se conviventi o comunque qualora i debiti abbiamo un’origine comune;
  • la proposta del piano del consumatore adesso può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e delle operazioni di prestito su pegno; in altri termini, la già avvenuta cessione del quinto o il suo pignoramento non sono opponibili alla procedura;
  • mutuo ipotecario: la proposta di accordo – per tutte le tipologie di richiedenti – e il piano di liquidazione – per il solo debitore – possono prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull’abitazione principale (in caso di consumatore) o sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa (se imprenditore);
  • l’accordo di composizione della crisi e il decreto di apertura della liquidazione della società producono effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
  • anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 22 ottobre 2019, è stata prevista la falcidiabilità del debito Iva per tutti coloro che ricorrono alle procedure di sovraindebitamento e non più soltanto per i soggetti fallibili, come recitava l’originario art. 7 della L. 3/2012, dichiarato, appunto, incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Sovraindebitamento

Uno dei meriti del Codice della crisi è quello di aver inserito le procedure di sovraindebitamento tra le procedure concorsuali, armonizzandole con le altre procedure.

Le procedure di sovraindebitamento hanno il comune obiettivo di “ripulire” la posizione del debitore.

Il debitore, con la presentazione del piano, si impegna a pagare i suoi debiti, a seconda dei casi:

  • con la liquidazione del suo patrimonio oppure,
  • dopo un approfondito studio della sua condizione patrimoniale e soprattutto degli attesi flussi finanziari, con una parte delle sue entrate.

In ogni caso, il PIANO è predisposto dal legale e dall’advisor insieme con l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) in modo da lasciare al debitore la liquidità sufficiente a garantire un dignitoso tenore di vita per sé e per la sua famiglia.

Con l’omologa del piano del debitore, anche se i debiti non sono estinti per il loro complessivo ammontare, sono bloccate tutte procedure esecutive e se il debitore rispetta gli impegni in esso assunti, al termine del periodo previsto tutti i suoi debiti residui saranno azzerati.

Le procedure per arrivare all’omologazione del piano sono piuttosto snelle, anche nella tempistica, per cui in poco tempo (al più qualche mese) il proponente può ottenere la sospensione di tutte le procedure esecutive a suo carico e recuperare la serenità quotidiana, senza più temere da un momento all’altro l’arrivo dell’ufficiale giudiziario, senza più avere l’ansia di non avere la disponibilità economica per pagare le rate dei finanziamenti assunti in scadenza o già scaduti, o le Ri.Ba. scadenzate per il fine mese.

La procedura di sovraindebitamento si articola in pochi passaggi:

  1. il sovraindebitato deposita l’istanza ed eventuali documenti allegati all’Organismo di Composizione della Crisi – OCC;
  2. il responsabile dell’Organismo nomina il Gestore della crisi;
  3. il Gestore della crisi, verificate le condizioni soggettive e oggettive di compatibilità, accetta l’incarico;
  4. il Gestore della crisi, dopo aver sentito il debitore, e verificato quanto dichiarato nell’istanza, attende l’elaborazione definitiva del piano ad opera dell’advisor, per attestarne la fattibilità;
  5. a questo punto il piano è pronto per essere omologato o, a seconda della procedura, sottoposto alla votazione dei creditori che precede l’omologa;
  6. con l’omologa viene nominato il Liquidatore;
  7. l’advisor e l’avvocato assistono il debitore per tutta la procedura di liquidazione e alla chiusura, quando non opera di diritto, avviano il procedimento di esdebitazione.

Se la procedura appare semplice nei vari passaggi non è altrettanto semplice strutturare correttamente il piano per arrivare alla sua omologa.

È importante rivolgersi a dei professionisti esperti cui spiegare sinceramente la propria posizione perché questi la possano rappresentare correttamente nella domanda e successivamente possano collaborare con il gestore nominato dall’Organismo per la Composizione della Crisi per la predisposizione del piano definitivo da presentare al giudice per l’omologa.

Sovraindebitamento

Nel nostro team il cliente può trovare gli esperti che possono aiutarlo, e non deve preoccuparsi del loro compenso, perché noi chiediamo soltanto una piccola cifra per avviare la pratica, il residuo sarà inserito nel piano e liquidato dal giudice nella procedura.

IL NOSTRO METODO IN SINTESI

1
Un primo colloquio con uno dei nostri professionisti, che, nel completo rispetto della riservatezza del cliente, lo ascolterà e lo aiuterà a individuare gli aspetti e i documenti rilevanti ai fini dell’inquadramento della sua posizione debitoria
2
Un secondo colloquio con inquadramento del caso ed esame dei primi documenti (se il cliente li ha con sé): consegna preventivo, conferimento dell’incarico e pianificazione dell’intervento
3
Uno o più incontri successivi in cui i professionisti assegnati assisteranno il cliente nel completamento della raccolta di documenti e informazioni utili
4
Con il quadro documentale completo, i nostri professionisti valuteranno se presentare istanza per l’ammissione alla procedura della ristrutturazione dei debiti o al concordato minore o, quando non ce ne siano le condizioni, alla liquidazione controllata
5

I nostri professionisti assisteranno il cliente per tutta la durata della procedura.

RISULTATO:

Esdebitazione e risanamento completo della propria situazione personale/familiare

CONTATTACI: IL PRIMO INCONTRO CON NOI E’ GRATUITO