Chi può accedere alla procedura di concordato minore (presupposto soggettivo)?
Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento che l’ordinamento riserva a professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie.
Al riguardo, si fa presente che all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, si definisce impresa minore l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti tre requisiti:
a) nei tre esercizi precedenti al deposito della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale) l’ammontare complessivo dello stato patrimoniale risulta annualmente inferiore a 300.000 euro;
b) nei tre esercizi precedenti della domanda (o nel minor arco temporale se l’inizio dell’attività è infra triennale) l’ammontare complessivo dei ricavi risulta annualmente inferiore a 200.000 euro;
c) l’ammontare complessivo dei debiti, anche non scaduti, non supera i 500.000 euro.
Quando si può accedere alla procedura di concordato minore (presupposto oggettivo)?
I soggetti ora individuati possono accedere alla procedura di concordato minore:
– in primo luogo, quando la proposta di concordato minore consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale;
– qualora la precedente strada non sia percorribile, è ancora possibile accedere alla procedura di concordato minore quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Il contenuto minimo della proposta di concordato minore
La proposta di concordato minore ha contenuto libero, ma deve indicare:
– i tempi e le modalità previsti per il superamento dello stato di crisi da sovraindebitamento;
– la eventuale previsione del soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, in qualsiasi forma;
– la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
Alla proposta devono essere allegati:
a) il piano dei bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA e IRAP relative agli ultimi tre anni;
b) la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l’elenco di tutti i creditori, con indicazione delle eventuali cause di prelazione e degli importi dei singoli crediti;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
e) stipendi, salari e pensioni facenti capo al debitore e alla sua famiglia, con la determinazione del fabbisogno necessario al mantenimento della medesima.
Caratteristica particolare della procedura di concordato minore è la previsione per cui i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, a condizione che la somma corrisposta a ciascuno non sia inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, prendendo come riferimento il valore di mercato assegnato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ai beni su cui insiste la causa di prelazione.
La predisposizione della proposta di concordato minore: l’importanza di ricorrere alla consulenza dell’advisor
Come abbiamo visto sopra, se anche l’art. 74 del Codice della crisi qualifica la proposta di concordato minore come domanda a contenuto libero, al successivo art. 75 il legislatore effettua un elenco piuttosto fitto di documenti e informazioni, che devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda ai fini della sua completezza e, quindi, della sua ammissibilità.
Tali documenti hanno un contenuto per lo più molto tecnico, difatti, al di là dell’elenco dei creditori e delle somme rispettivamente dovute, la predisposizione dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP comporta generalmente il ricorso a un consulente specializzato.
Già in questa fase, quindi, appare evidente la necessità dell’imprenditore di ricorrere a un professionista esperto del settore, per non rischiare di incorrere in errori od omissioni che comportino l’inammissibilità della domanda, come pure espressamente previsto all’art. 77 del Codice della crisi.
Si deve, poi, tenere presente che la raccolta – e la conseguente allegazione – di tali documenti non è fine a se stessa, ma è necessaria per una corretta e completa elaborazione di una proposta, che sia sostenibile per l’impresa e che abbia i requisiti per essere accolta dall’OCC e omologata dal giudice.Il professionista incaricato dal debitore di predisporre la proposta di concordato minore, solitamente denominato advisor, svolge, quindi, una funzione fondamentale nella fase iniziale di accesso alla procedura di concordato minore, dal momento che assiste il debitore nelle attività di:
• raccolta di dati, informazioni e documenti, necessari per la predisposizione della documentazione da allegare alla proposta;
• individuazione dei creditori, delle eventuali cause di prelazione e delle singole somme dovute;
• individuazione delle fonti di reddito del debitore e del suo nucleo familiare e determinazione del fabbisogno economico mensile del debitore e dei familiari a suo carico;
• elaborazione di una relazione sullo stato economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa;
• verifica della sussistenza delle condizioni soggettive e oggettive che consentano al debitore di accedere alla procedura di concordato minore e, in caso di esito positivo,
• redazione della proposta di concordato minore.
Le competenze specifiche e l’esperienza maturata sul campo dell’advisor giocano un ruolo cruciale proprio nella strutturazione della proposta di concordato minore, sia nella individuazione dei flussi economici e dei beni da destinarsi al soddisfacimento del fabbisogno familiare, sia nella determinazione delle singole somme da offrire individualmente ai creditori, che, come abbiamo visto, possono essere non proporzionate tra loro, nonché inferiori a quanto originariamente dovuto, anche nel caso di crediti muniti di cause di prelazione.
La presentazione della domanda all’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)
La procedura prevede che la domanda sia presentata, anche per il tramite dell’advisor o di un legale, all’OCC territorialmente competente.
L’OCC, ricevuta la proposta, effettuatone un preventivo controllo di legittimità, a sua volta presenta la domanda al Tribunale, corredata dell’ulteriore documentazione richiesta all’art. 76 Codice della crisi, da cui devono risultare:
a) le cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
c) l’indicazione di eventuali atti di disposizione del debitore che risultino impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) se previste, l’indicazione dei criteri di determinazione delle classi;
h) se il debitore è ricorso a un finanziamento per risanare la propria posizione, l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
L’advisor interviene efficacemente anche in questa fase: collabora con l’OCC, fornendo supporto nell’esame della documentazione prodotta in sede di presentazione della proposta all’Organismo, e prestando gli eventuali chiarimenti.
All’esito dei descritti adempimenti, l’OCC deposita la domanda presso il tribunale territorialmente competente.
Il procedimento davanti al tribunale
Se ritiene la proposta di concordato minore ammissibile, il giudice dichiara aperta la procedura e dispone che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori a cura dell’OCC, concedendo ai medesimi il termine di trenta giorni per presentare eventuali osservazioni all’OCC.
Su istanza del debitore, il giudice può disporre che, fino alla definitività del provvedimento di omologazione, a pena di nullità, sul patrimonio del debitore, non possano essere:
• iniziate o proseguite azioni esecutive;
• disposti sequestri conservativi;
• acquistati diritti di prelazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori.
L’approvazione della proposta di concordato minore
La proposta di concordato minore deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori. Vale la regola del silenzio-assenso, per cui, se il creditore non si esprime nel termine previsto, si intende abbia espresso voto favorevole.
Se i creditori sono suddivisi in classi, la maggioranza favorevole deve essere raggiunta anche all’interno di ciascuna classe.
I creditori muniti di causa di prelazione il cui credito è integralmente soddisfatto non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza e hanno revocato il diritto di voto.
Salvo che sia diversamente previsto, l’approvazione della proposta di concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti di coobbligati, obbligati in regresso e fideiussori del debitore.
Se viene raggiunta la maggioranza favorevole dei creditori e non ci sono contestazioni pendenti, il giudice omologa il concordato minore con sentenza e ne dispone la pubblicazione sul sito del tribunale e/o nell’apposita area sul sito web del Ministero di giustizia.
Esecuzione della proposta di concordato minore
Il debitore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano omologato, sempre assistito dall’advisor, che segue materialmente ogni operazione, in collaborazione e sotto la vigilanza dell’OCC, che deve riferire ogni sei mesi per iscritto al giudice sullo stato dell’esecuzione.
Terminata l’esecuzione, l’OCC presenta al giudice una relazione finale e la procedura si chiude con la liquidazione del compenso dell’OCC.