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La liquidazione controllata del sovraindebitato

Published by Marzia Marconcini il 22 Ottobre 2023

Nozione di sovraindebitamento

All’art. 2 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza è definito sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza in cui si vengano a trovare determinate categorie di soggetti, analiticamente individuate: consumatori, professionisti, imprenditori minori (cioè gli imprenditori “non fallibili”), imprenditori agricoli, start-up innovative e “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza”. In più, dalla lettura sistematica degli artt. 73 e 83 del Codice della Crisi, anche le procedure familiari di cui all’art. 66 possono essere oggetto di conversione in liquidazione controllata, qualora ve ne siano i presupposti.

Presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione controllata

a) presupposto soggettivo

Per poter accedere alla procedura della liquidazione controllata il debitore deve, come evidenziato, appartenere a una delle categorie sopra elencate.

b) presupposto oggettivo

Unico presupposto oggettivo per accedere alla procedura della liquidazione controllata è la condizione di crisi o di insolvenza in cui deve trovarsi il debitore al momento della presentazione della domanda.

Si noti, però, che, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCI, se la domanda è presentata da un creditore, i presupposti divengono due: si richiede, infatti, 1) che il debitore versi in stato di insolvenza (il richiamo espresso è solo alla condizione di insolvenza, e non anche a quella, più lieve, di crisi) e 2) che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore, per valore, a cinquantamila euro.

Chi può presentare la domanda di liquidazione controllata

La domanda di liquidazione controllata assume tecnicamente la forma del ricorso, e può essere presentata, alternativamente, dal debitore o da un creditore.

a) domanda di un creditore (art. 268, commi 2 e 3, CCI).

a.1) Il creditore può proporre la domanda di liquidazione controllata, pure individualmente, nei confronti di qualsiasi tipologia di debitore, qualora ritenga che il suo debitore versi in condizione di insolvenza, anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Tuttavia, in tale caso non si da seguito all’avvio della procedura se i debiti scaduti e non pagati ammontano complessivamente a una somma inferiore a cinquantamila euro. In mancanza anche di uno soltanto dei requisiti richiesti, non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

a.2) Se la domanda del creditore è rivolta nei confronti di un debitore persona fisica, il debitore, qualora ne ricorrano i presupposti, può richiedere all’OCC adito dal creditore di attestare l’impossibilità di formazione dell’attivo per mancanza di liquidità, non recuperabile neppure attraverso l’attivazione di azioni giudiziarie. In tal caso non si da luogo all’apertura della procedura di liquidazione controllata.

b) domanda del debitore (art. 269 CCI)

Il debitore può presentare la domanda al tribunale anche personalmente, con l’assistenza dell’OCC, che deve anche predisporre la relazione da allegare al ricorso, in cui è tenuto a esporre una valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione preventivamente depositata dal debitore e ad illustrare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

La procedura della liquidazione controllata

La procedura di liquidazione controllata si articola in diverse fasi:

1) FASE DI APERTURA

La domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore assistito dall’OCC, o dal creditore al tribunale territorialmente competente, il quale, verificato che non siano già state attivate nei confronti del debitore altre procedure di regolazione della crisi e verificata, altresì, la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l’avvio della procedura, ne dichiara l’apertura con sentenza.

La sentenza del tribunale è:

  • pubblicata sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, nel Registro Imprese, nonché, se il patrimonio in liquidazione è formato anche da beni immobili e/o da beni mobili registrati, trascritta presso gli uffici competenti;
  • notificata a debitore, creditori e terzi che vantano diritti sui beni che formano il patrimonio in liquidazione

Con la medesima sentenza il tribunale:

  • nomina il giudice delegato;
  • nomina il liquidatore;
  • conferma l’OCC o, in presenza di giustificati motivi, nomina un altro OCC scelto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al DM 202/2014;
  • ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, di bilanci e scritture contabili obbligatorie e dell’elenco dei creditori;
  • assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore un termine non superiore a sessanta giorni in cui essi devono trasmettere a mezzo PEC al liquidatore domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo. Il termine fissato dal giudice è a pena di inammissibilità;
  • ordina la consegna o il rilascio dei beni che rientrano nel patrimonio in liquidazione. In presenza di gravi e specifiche ragioni può autorizzare il debitore o il terzo a permanere nell’utilizzo di alcuni di essi.

Come si vede, nella procedura della liquidazione controllata manca il Comitato dei creditori: tutta la procedura (accertamento del passivo, inventario, programma di liquidazione, rendiconto, riparto dei beni) è assegnata esclusivamente al liquidatore, per cui si deve dedurre che in caso di contestazioni non risolvibili dal liquidatore in autonomia sarà chiamato ad intervenire il giudice delegato.

In più, per espresso richiamo normativo (art. 270, comma 5, CCI), alla procedura di liquidazione controllata si applicano le norme della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

2) FASE DI ESECUZIONE: adempimenti, obblighi e doveri del liquidatore

Il liquidatore:

  • cura la pubblicazione della sentenza del tribunale sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
  • cura la pubblicazione della sentenza nel Registro Imprese, qualora il debitore svolga attività d’impresa;
  • se nel patrimonio soggetto a liquidazione rientrano beni immobili e/o beni mobili registrati cura la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
  • notifica la sentenza al debitore, ai creditori e a eventuali terzi titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
  • entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorna l’elenco dei creditori;
  • entro novanta giorni dall’apertura della procedura:    – completa l’inventario dei beni del debitore;

– redige un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che deve essere approvato dal giudice;

  • redige un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati: entro quindici giornigli interessati possono proporre osservazioni:
    • in assenza di osservazioni degli interessati, forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne cura la pubblicazione sul sito internet del Tribunale o del Ministero di giustizia;
    • in presenza di osservazioni che ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo, nei quindici giorni successivi alla scadenza del primo termine;
    • in presenza di osservazioni non superabili, rimette gli atti al giudice delegato, che dispone la definitiva formazione del passivo con decreto, reclamabile davanti al collegio;
  • esercita l’azione revocatoria ordinaria o ogni altra azione prevista dalla legge per il recupero dell’attivo, previa autorizzazione del giudice delegato;
  • esegue il programma di liquidazione, con obbligo di riferirne ogni sei mesi al giudice delegato: il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce motivo di revoca dell’incarico ed è valutato dal giudice ai fili della liquidazione del compenso;
  • amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
  • terminata l’esecuzione, presenta al giudice il rendiconto.

3) FASE DI CHIUSURA: poteri del giudice

Il giudice delegato:

  • una volta eseguita la vendita e riscosso integralmente il prezzo dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, dispone la cancellazione di eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione, trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi e di ogni altro vincolo;
  • al termine della fase di liquidazione verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione:
    • se approva il rendiconto: procede alla liquidazione del compenso al liquidatore;
    • se non approva il rendiconto: 
      • indica gli atti necessari al completamento della liquidazione e/o le integrazioni e le rettifiche, fissando un termine per il loro compimento;
      • se le prescrizioni non sono eseguite entro il termine fissato, provvede alla sostituzione del liquidatore e del comportamento del precedente liquidatore tiene conto nella determinazione del compenso.

4) FASE DI RIPARTO E DISTRIBUZIONE SOMME: ulteriori adempimenti del liquidatore

Il liquidatore:

  • forma il progetto di riparto e lo comunica ai creditori, fissando un termine non superiore a quindici giorni per eventuali osservazioni.
  • se non ci sono contestazioni, previa autorizzazione del giudice autorizza senza indugio l’esecuzione e il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione rispettando l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo;
  • se ci sono contestazioni, il liquidatore:
    • se è possibile recepire tali contestazioni, apporta le modifiche suggerite e procede con l’attuazione del progetto di riparto, come modificato;
    • se non è possibile comporre il conflitto, rimette gli atti al giudice delegato, che decide con decreto motivato.

5) CHIUSURA DELLA PROCEDURA

Completate le operazioni di riparto e di distribuzione somme, il giudice dispone la chiusura della procedura con decreto.

Domande tardive e crediti posteriori e prededucibili

In conclusione a questa sintetica disamina della procedura di liquidazione controllata, meritano una menzione le domande tardive e i crediti posteriori e prededucibili.

Domande tardive

Alle domande tardive è dedicato il comma 6 dell’art. 275 CCI.

I terzi, che vantano diritti sui beni oggetto della procedura o che non figurano nell’elenco consegnato all’OCC, devono presentare al liquidatore domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo entro il termine,inferiore a sessanta giorni, fissato dal tribunale con la sentenza di apertura della procedura.

Decorso inutilmente il termine, la domanda tardiva è, in ogni caso, ammissibile, se:

  • l’istante prova che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile, e
    • è presentata prima del completamento di tutte le operazioni relative alla ripartizione dell’attivo della liquidazione, e comunque entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito la presentazione tempestiva.

Se manca anche uno soltanto dei requisiti elencati, la domanda è dichiarata inammissibile dal giudice delegato con decreto reclamabile.

Crediti posteriori

I creditori con causa o titolo acquistati successivamente alla pubblicazione della sentenza del tribunale di apertura della procedura sul sito del Tribunale o del Ministero di giustizia, e, in caso di debitore esercente attività d’impresa, nel Registro Imprese, non possono procedere esecutivamente sui beni che costituiscono il patrimonio in liquidazione.

Crediti prededucibili

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con precedenza rispetto agli altri, ad esclusione delle some destinate al soddisfacimento dei crediti garantiti da pegno e ipoteca.

Esdebitazione

Alla chiusura della procedura di liquidazione o decorsi tre anni dalla sua apertura, se ancora pendente, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione,a condizione che non abbia già beneficiato per due volte dell’esdebitazione, o anche una sola volta, ma nel quinquennio precedente, che non sia incorso in condanne per delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa e non abbia commesso atti in danno ai creditori e di ostacolo allo svolgimento della procedura (art. 280 CCI).

La figura del consulente nella procedura di liquidazione controllata

Anche se l’art. 269 CCI prevede espressamente che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore, con l’assistenza del solo OCC, è sempre consigliabile farsi assistere da un consulente specializzato, vista la complessità e il numero delle attività.

Oltretutto, si deve tenere conto che, come recita l’art. 277 CCI, i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono prededucibili, perciò il compenso dovuto al consulente verrà inserito nel progetto di riparto e sarà “pagato” con il ricavato dalla liquidazione del patrimonio messo a disposizione dal debitore.

Le diverse professionalità che compongono la nostra compagine ci consentono di offrire al cliente servizi sempre adeguati alle sue specifiche esigenze, chiedendo soltanto un piccolo sforzo economico iniziale per sostenere le spese per lo studio della pratica e l’avviamento della procedura prescelta.

Contattarci è semplice e il primo colloquio è sempre gratuito.

Marzia Marconcini
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