Cosa è l’OCC-Organismo di Composizione delle Controversie
Gli OCC sono definiti all’art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), come “gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento” previsti dal CCI.
Gli organismi sono iscritti in un registro pubblico tenuto presso il Ministero di giustizia.
Nella sezione A del registro sono iscritti di diritto, a domanda, “Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro”.
Nella sezione B sono iscritti “altri organismi”, rappresentanti articolazioni interne di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche.
Gli OCC sono composti da professionisti che, ai fini dell’iscrizione in qualità di “gestori della crisi”, devo presentare i requisiti di cui all’art. 4, commi 5 e 8, DM 202/2014 e da altri soggetti, di cui al comma 7 dello stesso articolo, purché in possesso dei medesimi requisiti.
Al momento della presentazione della domanda da parte del debitore, il responsabile dell’OCC assegna la pratica a un Gestore della crisi, secondo i criteri e nel rispetto degli obblighi di seguito evidenziati.
Criteri di nomina ed obblighi del Gestore della crisi
Al momento del ricevimento della domanda del debitore, il referente individua il Gestore della crisi a cui attribuire la pratica, rispettando l’obbligo imposto dal legislatore (art. 10, comma 2, DM 202/2014) di distribuire equamente gli incarichi ai suoi iscritti, tenendo conto delle competenze specifiche di ciascuno e degli eventuali conflitti di interessi.
Parallelamente, “al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio”; nonché “di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore” (art. 11, comma 2, DM 202/2014).
Al momento dell’assunzione dell’incarico, il gestore nominato è tenuto, inoltre, a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e a dichiarare, altresì, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile (art. 11, comma 3, DM 202/2014).
Ulteriori obblighi dell’OCC
Il già menzionato art. 10 del DM 202/2014 pone a carico dell’Organismo di Composizione delle Controversie due importanti obblighi:
a) al momento dell’assunzione dell’incarico, l’OCC deve fornire al debitore un preventivo, da cui risultino dettagliate le singole voci di costo, inclusi oneri e contributi. Al riguardo, preme evidenziare che il costo dell’OCC rientra tra i costi della procedura, tuttavia, il debitore è tenuto a anticipare all’Organismo una parte di dette spese.
L’Organismo è obbligato anche a comunicare ai creditori l’ammontare del compenso pattuito con il debitore.
b) l’OCC ha l’onere di vigilare sull’operato dei Gestori della crisi, dettando un regolamento di autodisciplina, ed è munito di poteri sanzionatori, da esercitare nel caso di violazioni compiute dai singoli Gestori della crisi, le cui estrinsecazioni più gravi sono la sospensione e la cancellazione.
Le principali attività dell’OCC
A) L’OCC è parte necessaria di tutte le procedure da sovraindebitamento:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata
- Procedure familiari.
Per ciascuna delle menzionate procedure il legislatore detta delle disposizioni specifiche, ma, in linea generale, le tipologie di intervento sono omogenee.
Si può, dunque, affermare che l’OCC interviene:
a) nella fase introduttiva: è all’OCC che il debitore deve presentare la domanda per accedere alla procedura, ed è l’Organismo, appunto, che sceglie il Gestore della crisi cui assegnare la pratica;
b) nella fase istruttoria: l’OCC ha il compito di coadiuvare il debitore nell’elaborazione del piano da sottoporre al vaglio del giudice;
c) nella fase cautelare, qualora la procedura preveda la possibilità di adozione di misure protettive;
d) nella fase esecutiva: l’OCC è tenuto a relazionare periodicamente (ogni sei mesi) al giudice sulla effettiva attuazione del piano, una volta che questo sia stato omologato.
B) L’OCC interviene anche nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente.
Legittimato a proporre la domanda, ai sensi dell’art. 283, comma 1, CCI, è il debitore “persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura”. In presenza di tale presupposto il debitore, per una sola volta, può accedere alla procedura, fermo restando che, se nel corso dei quattro anni decorrenti dal decreto del giudice dovessero sopraggiungere “utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, il debitore è obbligato per legge a pagare i propri debiti con tali somme.
La domanda di esdebitazione è presentata all’OCC e da questi al giudice competente, corredata dei documenti elencati all’art. 283, comma 3 e della relazione dell’OCC.
Il rapporto tra OCC e debitore
L’OCC, almeno nell’intenzione del legislatore, dovrebbe configurarsi come un soggetto posto dall’ordinamento a sostegno della parte debole della procedura: il debitore.
Fermo restando che ogni procedura si configura con peculiarità sue proprie anche in riferimento alle competenze e alle attività attribuite all’OCC, è all’OCC che il debitore deve proporre la sua domanda ed è l’OCC che si interfaccia con il giudice e che è chiamato a predisporre relazione dettagliata sia sulla fattibilità iniziale del piano che, in fase esecutiva, con scadenza semestrale.
Ciò detto, è di tutta evidenza come il supporto costante di un professionista qualificato non solo possa agevolare non poco l’approccio iniziale dell’OCC alla situazione particolare del debitore, ma risulti di grande ausilio in tutte le fasi della procedura fino, qualora ve ne siano i presupposti, anche alla eventuale proposizione della domanda di esdebitazione per incapienza patrimoniale del debitore.