Chi è il consumatore e quando può definirsi indebitato?
L’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 definisce consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società in nome collettivo, di una società in accomandita semplice o di una società in accomandita per azioni.
Lo stesso art. 2, questa volta alla lett. c), ci dice che il consumatore può definirsi sovraindebitato quando si trova in uno stato di crisi o di insolvenza.
A quali strumenti può ricorrere il consumatore per cercare di superare la situazione di crisi o di insolvenza?
Tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, quelle cui può accedere il consumatore sono la ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata, cui può pervenire anche in caso di revoca dell’omologazione del piano di risanamento, disposta dal giudice d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi interessato, in contraddittorio con il debitore, quando ricorrano determinate condizioni.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore: in quadramento generale
La ristrutturazione dei debiti è una procedura flessibile che l’ordinamento pone a disposizione del consumatore sovraindebitato per consentirgli di superare la situazione di crisi.
In parole semplici, il consumatore predispone una proposta da sottoporre al vaglio dei creditori, in cui indica i tempi e le modalità in cui intende provvedere al soddisfacimento, anche soltanto parziale, delle pretese dei creditori, anche in misura non omogenea.
Il contenuto minimo della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore
La domanda è libera nei contenuti, ma deve essere obbligatoriamente corredata di alcuni allegati, in cui devono essere indicati:
a) l’elenco di tutti i creditori, dei crediti dai medesimi vantati e delle eventuali cause di prelazione;
b) la consistenza del patrimonio;
c) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) gli stipendi, le pensioni, i e tutte le entrate del debitore e dei suoi familiari;
e) l’ammontare dell’occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
f) l’indicazione della misura del soddisfacimento previsto per ciascun credito, che può essere anche parziale e differenziato tra i diversi crediti;
g) le modalità e i tempi previsti per l’effettuazione dei pagamenti programmati;
h) nel caso in cui tra i debiti contratti vi siano finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, o operazioni di prestito su pegno, la loro eventuale falcidia o ristrutturazione;
i) nel rispetto di alcune condizioni legali, nel caso sia stato contratto un mutuo “prima-casa”, il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate.
Il ruolo dell’advisor
L’advisor è il professionista incaricato dal debitore, che, una volta acquisite tutte le informazioni e i documenti necessari dal debitore, predispone la domanda e tutti i documenti da allegare, come sopra sinteticamente descritto.
Il professionista, solitamente un avvocato o un commercialista, ha, dunque, la funzione fondamentale di organizzare la documentazione in mano al debitore, completandola con le notizie dallo stesso fornite e con un quadro generale della condizione economico-patrimoniale in cui questi e la sua famiglia sono venuti a trovarsi, e la funzione di strutturare il piano di risanamento dei debiti del consumatore.
Nella domanda in cui l’advisor arriva a predisporre un vero e proprio piano di risanamento, da un lato, sono rappresentati le varie componenti del patrimonio del consumatore, le singole entrate costituite da stipendi, pensioni, salari, ecc. del debitore e dei suoi familiari e l’ammontare complessivo del fabbisogno mensile, ancora una volta del debitore e dei suoi familiari a carico, dall’altro lato, sono individuati i singoli crediti e ne viene rappresentata l’entità, le modalità e i tempi del loro soddisfacimento, tenendo conto della necessità di garantire al debitore il mantenimento della disponibilità di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento del fabbisogno suo e della sua famiglia.
Una volta predisposta, la domanda viene presentata all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento – OCC.
Il ruolo dell’Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC)
La procedura prevede che il consumatore, anche per il tramite dell’advisor o di un legale, una volta predisposta la domanda, la presenti senza particolari formalità all’OCC.
L’OCC è un soggetto pubblico iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero di giustizia, il quale, una volta ricevuta la domanda del debitore, ha la funzione principale di presentare a sua volta la domanda al tribunale per l’omologa, nomina al suo interno il Gestore della crisi, professionista cui viene assegnata la gestione della procedura.
L’OCC accompagna la domanda da presentarsi al Tribunale con una relazione da cui devono risultare:
a) le causa dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni che impediscono al debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l’indicazione presunta dei costi della procedura;
e) nel caso in cui il consumatore abbia fatto ricorso a forme di finanziamento, l’indicazione se il soggetto finanziatore abbia adeguatamente valutato le sue capacità di sostenere l’operazione, tenuto conto del rapporto tra il reddito percepito e il fabbisogno familiare.
L’omologazione del piano da parte del tribunale
Se ritiene la proposta e il piano del consumatore ammissibili, il giudice ne dispone la pubblicazione in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero di giustizia e dispone, altresì, che ne sia data la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, che, nei venti giorni successivi, hanno la facoltà di presentare osservazioni all’OCC.
Su istanza del debitore, il giudice può disporre:
• la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
• il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
• altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio del consumatore.
Entro i dieci giorni successivi al termine fissato ai creditori per presentare osservazioni, l’OCC riferisce al giudice che, risolta ogni contestazione e verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, emette sentenza di omologa, che viene successivamente comunicata ai creditori e pubblicata nell’area riservata sui siti web di cui sopra.
Esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il consumatore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari a dare esecuzione al piano di ristrutturazione omologato, ed anche in queste fasi è assistito dall’advisor, che segue materialmente ogni operazione.
All’OCC è assegnato il compito di vigilare sull’esatta esecuzione del piano di ristrutturazione da parte del consumatore e deve riferire ogni sei mesi per iscritto al giudice circa lo stato dell’esecuzione.
Ancora l’OCC, al termine della fase esecutiva, è tenuto a redigere una relazione finale da presentare al giudice.
L’ultimo atto formale del giudice, al termine della procedura, è la liquidazione del compenso dell’OCC.