Procedura di concordato preventivo. L’impresa ha presentato domanda di concordato preventivo ed è stato concesso il termine di quattro mesi per la presentazione del piano e della relazione di fattibilità. Dal momento che la società non aveva capienza, si è dovuto proporre la transazione giudiziale, di conseguenza sono state necessarie due relazioni di fattibilità, una ex art. 161 comma 1 e una ex art. 161 comma 2 L. fall. perché c’era l’incapienza nel pagamento totale dei creditori privilegiati.
Il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole, la procedura è stata omologata ed attualmente è in stato di liquidazione: è stata fissata l’asta per la vendita dell’immobile sede dell’azienda e sono stati recuperati tutti i crediti degli affitti di questa struttura.
Una volta venduto il bene, il liquidatore giudiziale elaborerà il conto di gestione e il piano di riparto per i pagamenti dei creditori privilegiati e chirografari.