Nozione e tipologie di accordi di ristrutturazione
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una procedura preconcorsuale finalizzata al risanamento dell’impresa.
Gli accordi di ristrutturazione disciplinati dal Nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 come successivamente modificato e integrato) sono di tre tipi: accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; accordo di ristrutturazione agevolato (art. 67 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti; accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 D.Lgs. 14/2019): accordo concluso tra l’imprenditore e i creditori che rappresentano almeno il 75% dei crediti.
Caratteristiche comuni alle tre tipologie di accordi di ristrutturazione
Le tre tipologie di accordi di ristrutturazione elencate hanno i seguenti elementi in comune:
- il debitore si trova in stato di crisi o di insolvenza e, nella prospettiva di superare positivamente tale condizione, propone ai creditori un accordo;
- i creditori, a causa dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, accettano l’accordo, rinunciando ad alcuni diritti già contrattualmente acquisiti;
- il debitore, ispirandosi al principio generale di correttezza e buona fede (art. 4 D.Lgs. 14/2019), deve adoperarsi per illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa; indicare le principali cause della crisi, evidenziando le misure di intervento individuate per ritornare in bonis; elencare puntualmente i creditori e i rispettivi crediti; descrivere il piano ideato e ritenuto idoneo a consentire il superamento della crisi/insolvenza;
- i creditori devono collaborare lealmente con il debitore, l’esperto nominato e l’autorità giudiziaria e rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite;
- creditori non aderenti all’accordo devono essere soddisfatti integralmente nelle loro pretese (entro centoventi giorni dall’omologazione se i crediti erano già scaduti a quella data; negli altri casi, entro centoventi giorni dalla scadenza);
- un professionista indipendente deve attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali, specificando se l’accordo e il piano siano idonei ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei;
- la procedura si articola in due fasi: una prima fase stragiudiziale, in cui il debitore negozia con i creditori i termini dell’accordo; una seconda fase giudiziale in cui l’accordo raggiunto nella prima fase è sottoposto a omologazione.
Perché gli accordi di ristrutturazione devono essere considerati procedure preconcorsuali
- In più, gli accordi di ristrutturazione presentano alcuni, ulteriori, elementi in comune, che li connotano come procedure preconcorsuali:
- l’imprenditore non perde mai il controllo e la direzione della propria impresa;
- la procedura non prevede in nessuna fase la nomina di un soggetto incaricato dal Tribunale di intervenire a vario titolo e in varia misura nella gestione dell’impresa;
- non ha luogo l’apertura del concorso dei creditori;
- non è prevista la nomina di un organo rappresentativo della massa dei creditori;
- non deve essere rispettato il principio della par condicio creditorum tra i creditori che aderiscono all’accordo.
Chi può concludere un accordo di ristrutturazione
Dal punto di vista soggettivo, possono accedere alla procedura degli accordi di ristrutturazione tutti gli imprenditori, anche non commerciali, con la sola eccezione degli imprenditori minori, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 14/2019.
Requisiti formali degli accordi di ristrutturazione
Sul piano più strettamente tecnico-strutturale, l’accordo e il piano attuativo non hanno un contenuto tipico e non seguono modelli standard e predeterminati.
Da qui si intuisce che gli accordi di ristrutturazione sono strumenti snelli, che presentano molteplici vantaggi sia per il debitore che per i creditori, ma, per il buon esito della procedura viene ad assumere un ruolo centrale il professionista che solitamente affianca l’imprenditore nella fase negoziale con i creditori e che materialmente redige il piano, successivamente asseverato ed omologato dal Tribunale.
I ruoli dell’advisor e del professionista asseveratore
Sul punto preme evidenziale che l’esperto che affianca l’imprenditore fin dal primo ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione – e che, verosimilmente, darà anche il soggetto che l’ha suggerita – non necessariamente coincide con il professionista asseveratore, definito all’art. 4, comma 1, lett. o) come il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di negoziazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente tre requisiti: 1) sia iscritto nell’albo dei gestori della crisi d’impresa e nell’albo dei revisori legali; 2) sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2399 Cod. civ., che individua le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci; 3) non sia legato all’impresa e alle altre parti interessate all’operazione da rapporti di natura personale o professionale.
Mentre il professionista indipendente, difatti, è chiamato ad intervenire nella parte finale della menzionata prima fase extragiudiziale, in un momento in cui l’accordo con i creditori, di fatto, è già stato raggiunto ed il piano già delineato nel dettaglio, il consulente di cui si diceva all’inizio, solitamente denominato advisor, svolge il suo ruolo fondamentale in tutta la prima fase della procedura dell’accordo di ristrutturazione: si confronta con i creditori insieme al debitore, alla ricerca di un punto di accordo, redige il piano e dialoga con il professionista indipendente in sede di asseverazione.