I doveri delle parti nell’art. 4 CCI
L’art. 4, rubricato Doveri delle parti, si colloca tra i principi generali enunciati in apertura del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), a significare l’importanza che il legislatore attribuisce ai comportamenti degli attori delle procedure preconcorsuali e concorsuali.
La disposizione di apertura dell’articolo in esame chiarisce da subito in che cosa si sostanzino tali doveri, precisando che nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, cioè, come si diceva, in tutte le procedure, sia preconcorsuali che concorsuali, tutte le parti devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
I concetti di correttezza e buona fede sono ricorrenti nel nostro ordinamento: il principio di correttezza è espressamente richiamato nelle disposizioni preliminari e di apertura del Libro Quarto del Codice civile, dedicato alle Obbligazioni (art. 1175), mentre alla buona fede (in senso oggettivo) fa riferimento il successivo art. 1375.
Si tratta di due norme il cui contenuto prescrittivo è molto ampio, per lasciare spazio all’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale. Adattando i due concetti alla materia concorsuale che ci occupa, si può affermare, in estrema sintesi, che tutte le parti, quindi non soltanto il debitore e i creditori, devono comportarsi secondo lealtà, chiarezza e rispetto reciproci, con l’obiettivo comune di preservare il patrimonio del debitore, destinato a formare l’attivo della procedura.
Richiamati tali principi generali, la disposizione in esame procede affrontando separatamente i doveri del debitore (art. 4, commi 2 e 3) ed i doveri dei creditori (art. 4, comma 4), fornendo due separati elenchi di doveri, facenti capo, rispettivamente, alle due parti, elenchi, tuttavia, che, lo si deve sempre tenere presente, sono soltanto esemplificativi, senza alcuna pretesa di esaustività.
I doveri del debitore
Stando alla lettera dell’art. 4, comma 2, CCI, il debitore ha i seguenti doveri:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie ed appropriate rispetto alle trattative avviate; il testo della disposizione prosegue puntualizzando che tale regola ha valore sia per tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nessuno escluso, che per la composizione negoziata, che, come si è detto, non è considerata una procedura concorsuale, collocandosi, eventualmente, in una fase antecedente alla medesima, cui, in caso di esito positivo, può anche non dare seguito.
Ma chi sono i soggetti nei confronti dei quali il debitore deve comportarsi secondo correttezza e buona fede? Sicuramente i creditori, ma non soltanto essi: tutti i soggetti che, a vario titolo, entrano nella procedura, quali, ad esempio, l’esperto della composizione negoziata, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore nelle procedure liquidatorie.
Si può, addirittura, affermare che, in questo caso, il dovere di trasparenza e verità si spinga fino al punto da imporre al debitore un obbligo di disclosure anche contro il suo interesse, contravvenendo ex lege al generale principio nemo tenetur edere contra se, affermato dalla dottrina processualista.
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori:
(1) alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale durante la composizione negoziata e
(2) alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto.
Mentre appare chiaro che nei due casi, la procedura preconcorsuale della composizione negoziata, da un lato, e tutte le procedure concorsuali, considerate unitariamente al punto (2), dall’altro, la logica del comportamento richiesto al debitore appare la stessa, ci si potrebbe interrogare se con la locuzione anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori il legislatore abbia voluto porre davanti al debitore un fine (nel senso che il suo comportamento dovrebbe essere finalizzato all’adozione di misure idonee a non creare pregiudizi per i diritti dei creditori) o un limite (nel diverso significato per cui il debitore potrebbe adottare ogni e qualsiasi misura purché essa non sia idonea a pregiudicare i diritti dei creditori). La risposta al nostro quesito in favore della prima opzione ci viene forse direttamente proprio dalla successiva lettera c).
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori.
Questa breve disposizione sembra affermare che l’interesse dei creditori prevalga addirittura sull’interesse del debitore, spingendo il debitore a perseguire la correttezza a la buona fede delle sue azioni anche in eventuale pregiudizio a se stesso.
Si noti, per giunta, che in questa norma non si fa espressa distinzione tra procedure preconcorsuali e concorsuali, per cui parrebbe che anche nella composizione negoziata, dove la finalità sottesa è il superamento della crisi dell’impresa, il debitore sarebbe tenuto ad agire finanche in pregiudizio dell’impresa in nome del rispetto del dovere di trasparenza; tuttavia, la stessa disposizione si chiude facendo salvo quanto previsto agli articoli 16, comma 4 e 21, che regolamentano proprio i doveri e i diritti dell’imprenditore nella pendenza delle trattative della composizione negoziata, per cui il comportamento dell’imprenditore in tale procedura preconcorsuale è modulato alla luce di tali norme.
d) A completamento della disamina dei doveri del debitore il legislatore dedica l’intero comma 3 dell’articolo in esame alla disciplina della particolare ipotesi in cui la figura del debitore coincida con quella di datore di lavoro, con l’obiettivo di salvaguardare i diritti dei lavoratori, considerati sempre prevalenti e meritevoli di particolare tutela.
I doveri dei creditori
L’art. 4, comma 4, CCI è volto ad individuare, sempre in maniera non esaustiva, i doveri dei creditori.
Stando alla lettera, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con:
- il debitore,
- l’esperto nella composizione negoziale,
- gli organi nominati dall’autorità giudiziaria.
Inoltre, i creditori hanno il dovere di rispettare l’obbligo di riservatezza su:
- la situazione del debitore,
- le iniziative assunte dal debitore,
- le informazioni acquisite.
In chiusura, la disposizione fa salvo quanto previsto dall’art. 16, commi 5 e 6, relativi alla composizione negoziata. Di essi, il comma 5 impone alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato, senza sospendere o revocare automaticamente e per ciò solo gli affidamenti bancari dell’imprenditore, mentre il comma 6 si rivolge, più in generale, a tutte le parti coinvolte imponendo il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito e nel rispetto dell’obbligo di riservatezza.
Conclusioni
L’art. 4 CCI, così com’è collocato in apertura alla parte del Codice della Crisi dedicata alla disamina dei principi generali, comuni a tutte le procedure, rende chiara l’importanza che il legislatore italiano, in armonia con gli orientamenti unionali, riconosce alla necessità, per il corretto svolgimento di qualsiasi procedura, che vi sia rispetto e cooperazione tra le diverse parti coinvolte e che tutte agiscano ispirate ai principi di trasparenza e lealtà, nel convincimento che ciò costituisca la base ineludibile per il buon esito stesso della procedura.
Allo scopo sente la necessità, nel caso che ci occupa, di fornire almeno una esemplificazione delle più importanti estrinsecazioni di tali importantissimi principi, avvertendo che si tratta, tuttavia, proprio soltanto di mere indicazioni non esaustive, ma soltanto chiarificatrici.
A corollario di ciò si potrebbero richiamare eventuali interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ma, se la dottrina non si discosta sostanzialmente da quanto già affermato in altri ambiti sui principi generali di correttezza e buona fede e condivide le indicazioni europee, provenienti principalmente dalla Direttiva Insolvency, recepite dal legislatore italiano, quanto alla giurisprudenza, visto il troppo breve lasso di tempo dall’entrata in vigore del Codice della Crisi per avere una casistica sufficientemente articolata per delineare e descrivere gli eventuali orientamenti interpretativi e attuativi dei giudici, chiamati alla soluzione dei casi concreti, e ad adattare tali principi generali alle singole fattispecie, non resta che attendere le future pronunce per avere ulteriori spunti argomentativi.