Principali caratteristiche dell’istituto della composizione negoziata della crisi
L’istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2019, ed è disciplinato agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), normativa successivamente parzialmente modificata o integrata dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, in recepimento della Direttiva UE c.d. Insolvency (Dir. UE 2019/1023) e del D.L. 118/2021, quest’ultimo dettato dall’urgenza di arginare le conseguenze negative della pandemia.
Caratteristiche principali dell’istituto sono:
– la volontarietà del ricorso allo strumento: l’imprenditore può ricorrere alla composizione negoziata della crisi, ma non vi è nessuna norma che lo obblighi in tal senso;
– la permanenza dell’imprenditore al comando della sua impresa: l’imprenditore che accede alla composizione negoziata della crisi rimane alla guida della sua impresa, anche se affiancato dall’esperto nominato con il ricorso alla procedura;
– la nomina dell’esperto: la figura dell’esperto è centrale e caratterizza l’intera procedura;
– la riservatezza della procedura;
– la trasparenza della procedura: nella composizione negoziata della crisi d’impresa la trasparenza della procedura è garantita dall’utilizzo della piattaforma telematica nazionale, gestita da UNIONCAMERE;
– gli obblighi di informazione sindacale: nella procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa sono previsti specifici obblighi informativi dettati dalla Direttiva Insolvency nei confronti delle formazioni sindacali, che si aggiungono a quelli generali, già previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Presupposti per accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa
L’art. 12 del Codice della Crisi, il primo degli articoli dedicati all’istituto in esame, fornisce le indicazioni essenziali per accedere alla procedura:
a) presupposto soggettivo: requisito soggettivo per accedere alla procedura della composizione negoziata della crisi è la qualifica del debitore quale imprenditore commerciale o agricolo.
b) presupposto oggettivo: per accedere alla composizione negoziata devono sussistere contemporaneamente le seguenti due condizioni:
– che l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e
– risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
La procedura della composizione negoziata della crisi d’impresa
• L’istanza si propone accedendo alla piattaforma telematica attraverso l’area dedicata predisposta sul sito web della Camera di Commercio territorialmente competente.
• Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza il segretario generale della Camera di Commercio, qualora l’istanza sia completa (in caso contrario fissa un termine di trenta giorni all’imprenditore per l’integrazione), la comunica alla apposita commissione, incaricata di nominare l’esperto.
• Entro cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’istanza, la commissione nomina l’esperto.
• L’esperto, una volta accettato l’incarico nei due giorni lavorativi successivi alla nomina, accede alle banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ed Equitalia e alle informazioni contenute nella Centrale Rischi della Banca d’Italia e, previo consenso prestato dall’imprenditore in adempimento alla normativa di tutela della privacy, acquisisce ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le altre parti interessate e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.
• I creditori possono accedere alla piattaforma e ciascuno individualmente può consentire all’utilizzo di informazioni relative alla propria singola posizione.
• L’imprenditore partecipa personalmente a tutta la procedura e può farsi assistere da consulenti (c.d. advisor).
Possibili conclusioni della procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa
La procedura negoziata della crisi d’impresa deve concludersi entro centottanta giorni dalla nomina dell’esperto.
Le soluzioni possibili sono:
a) l’esperto ravvisa concrete prospettive di risanamento dell’impresa.
Se ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento dell’impresa, l’esperto, affiancato dall’imprenditore, incontra le parti interessate ed elabora un piano di risanamento.
Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, nel prevalente interesse dei creditori.
Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e per l’esecuzione di pagamenti coerenti rispetto al piano di risanamento, l’imprenditore ha l’obbligo di preventiva informazione per iscritto all’esperto. Il dissenso eventualmente manifestato dall’esperto non impedisce il compimento dell’atto, ma in tal caso l’esperto può trascriverlo nel Registro Imprese.
Nel corso delle trattative l’imprenditore può richiedere l’adozione di misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio.
In caso di esito positivo le parti possono, alternativamente:
1) concludere un contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’art. 25 bis CCI;
2) concludere la convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCI;
3) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCI.
Se nessuna delle tre soluzioni ha avuto seguito, l’imprenditore può sempre decidere di accedere agli altri strumenti per la gestione della crisi e dell’insolvenza regolati dal CCI.
b) l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento dell’impresa.
Se non ritiene che ci siano concrete possibilità di risanamento dell’impresa, l’esperto ne da notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio perché quest’ultimo disponga l’archiviazione nei cinque giorni lavorativi successivi.
c) entro il termine dei centottanta giorni le parti non arrivano ad una soluzione adeguata.
Se entro il termine di centottanta giorni dalla nomina dell’esperto le parti non raggiungono una soluzione idonea al superamento della condizione di crisi o di insolvenza, l’incarico dell’esperto si ritiene concluso e questi viene sostituito da un altro esperto, a meno che:
– tutte le parti chiedano la proroga di ulteriori centottanta giorni e l’esperto vi acconsenta;
– l’imprenditore faccia ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCI.
Il ruolo dell’esperto nella procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa
L’elenco degli esperti è tenuto dalle Camere di Commercio di ciascun capoluogo di regione. Ad esso possono iscriversi gli avvocati e i commercialisti che siano iscritti all’albo da almeno cinque anni e che dimostrino di avere conseguito un’adeguata esperienza in materia di ristrutturazione aziendale, e i consulenti del lavoro, che devono dimostrare, tra l’altro, di avere partecipato con successo alla conclusione positiva di procedure concorsuali.
a) Al momento dell’accettazione dell’incarico, l’esperto deve:
- verificare le concrete prospettive di risanamento dell’impresa, esaminando la documentazione elencata all’art. 17 CCI e caricata direttamente dall’imprenditore in piattaforma,
- confrontarsi immediatamente con l’imprenditore ed i suoi advisors.
b) Superata positivamente la fase di verifica della sussistenza concreta delle condizioni di risanamento, prende avvio la fase delle trattative, che rappresenta il momento centrale e più delicato della procedura, in cui l’esperto deve:
- mediare tra l’imprenditore e i creditori, al fine di trovare una soluzione concordata. È evidente che è questa la fase in cui emergono maggiormente le abilità e le competenze dell’esperto.
Il ruolo dell’advisor nella procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa
I documenti e le informazioni da caricare nella piattaforma telematica secondo l’elenco tassativo di cui all’art. 17 CCI hanno un elevato contenuto tecnico, perciò difficilmente l’imprenditore sarà in grado di procedere da solo già nella fase di presentazione della domanda, necessitando, piuttosto, dell’intervento quanto meno del commercialista o del legale di fiducia.
Se, tuttavia, l’imprenditore non ha un consulente di fiducia che accetti di seguirlo nella procedura, la soluzione più conveniente per lui è di rivolgersi ad un advisor specializzato, che lo affiancherà non solo in fase di presentazione dell’istanza, ma per tutta la procedura, divenendo l’interlocutore principale dell’esperto.
Non solo.
Il consulente del debitore, difatti, prenderà contatto con tutti i creditori, anche svolgendo incontri individuali, e con gli altri soggetti interessati, non ultimo le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Lavorando in sinergia e in continuo confronto con l’esperto nominato dalla Camera di Commercio, l’advisor agevolerà notevolmente il raggiungimento dell’esito positivo della procedura e la conseguente stipulazione di uno dei tre atti elencati all’art. 23, comma 1, CCI, sopra menzionati (contratto con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’art. 25 bis CCI; convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCI; accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di cui agli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 CCI).